(massima n. 1)
Agli effetti della costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, l'esigenza del riferimento alle possibilità concrete di un più intensivo sfruttamento e di una maggiore utilizzazione del fondo preteso dominante può ritenersi legittimamente attuata con l'esame dello stato attuale del fondo medesimo e della correlativa eventuale predisposizione di opere o servizi sostanzialmente finalizzati alla realizzazione della dedotta maggiore utilitas rispondente alle esigenze generali della produzione. La rispondenza della dedotta maggiore utilità alle esigenze generali della produzione (siano esse riferibili al settore dell'agricoltura o a quello dell'industria), nel caso di programmato più intensivo sfruttamento o di proposito di maggiore utilizzazione del fondo da attuare attraverso l'esercizio di una attività imprenditoriale, può essere desunta dalla consistenza e idoneità della predisposta organizzazione aziendale, indipendentemente dall'effettivo, contestuale esercizio dell'impresa.