(massima n. 1)
L'apprezzamento del giudice circa l'insufficienza ai bisogni del fondo dell'accesso esistente, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio a norma dell'art. 1052 c.c., deve avere riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento e di una maggiore utilizzazione del fondo stesso, possibilità che vanno desunte, quanto meno, dal serio e dimostrato proposito del proprietario di migliorare il proprio fondo. Qualora venga richiesta la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c., il giudice deve vagliare e contemperare tra loro i due elementi essenziali della brevità del percorso (e conseguente minima onerosità della costituzione per il fondo dominante) e del minimo danno da arrecarsi al fondo servente. A tal proposito, qualora siano prospettate più soluzioni possibili, il giudice deve comparativamente valutare quale tra le più soluzioni arrechi al fondo servente il danno minore e, quindi, contemporaneamente il risultato di tale valutazione con quello relativo alla comodità del fondo dominante.