(massima n. 1)
La nozione di passaggio coatto, cioè del passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c. non coincide con quella di passaggio necessario di cui all'art. 1051 stesso codice. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. L'interclusione assoluta o relativa attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell'ipotesi dell'art. 1052 c.c. è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.