(massima n. 2)
In tema di servitù di passaggio coattivo, regolano situazioni diverse in fatto le disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 1051, terzo comma, c.c., e dell'articolo 1052 c.c., giacché la prima disciplina la domanda di ampliamento della servitù in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, mentre la seconda presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio. Inoltre, sono diversi anche gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'articolo 1051, terzo comma, c.c. tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'articolo 1052 c.c. mira a tutelare un effettivo interesse della collettività, perché il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.