(massima n. 1)
Il decreto di espropriazione č idoneo a far acquisire la proprietā piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attivitā corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'"animus possidendi", conseguendone che, ai fini della configurabilitā di un nuovo possesso ad "usucapionem", č necessario un atto di "interversio possessionis".