(massima n. 1)
Il diritto di superficie si estingue per non uso, ai sensi dell'art. 954, ultimo comma, cod. civ., se entro il ventennio la costruzione non č edificata nella struttura essenziale, non essendo sufficiente la realizzazione di opere intermedie (nella specie, pilastri in cemento armato e getti dei balconi); né la manutenzione di tali opere (nella specie, pitturazione dei ferri dei pilastri) interrompe la prescrizione, a tal fine occorrendo un avanzamento dell'attivitā edificatoria, che esprima il "facere" in cui si sostanzia il diritto di superficie.