(massima n. 1)
Perché sia configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. occorre che le modalitā della condotta esecutiva di un delitto, ad esempio quello di maltrattamenti, siano caratterizzate dalla volontā di infliggere un patimento, ulteriore rispetto alle ordinarie modalitā esecutive del reato e che rivelino, senza inserirsi nel processo causale del reato, una particolare malvagitā al soggetto agente. (Fattispecie in materia di maltrattamenti concretizzantesi in violenze di ogni genere quali insulti, minacce con armi, percosse con schiaffi, pugni e calci inflitti alla moglie anche quando era in stato interessante, e consistenti anche nel farle sbattere la testa contro l'asfalto ed il parabrezza dell'auto).