(massima n. 1)
Deve essere escluso l'assorbimento del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., da parte di quello di corruzione di minorenni, di cui all'art. 530 c.p.; non è configurabile, infatti, il necessario presupposto, costituito dal rapporto di specialità, il quale implica che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale siano compresi nella fattispecie speciale, poiché il reato di corruzione di minorenni difetta dell'elemento, relativo alla pubblicità del luogo, tipico del reato di atti osceni. Oltretutto, diverso è il bene giuridico tutelato, consistente, nell'ipotesi di atti osceni, nella «necessità di proteggere il pudore e la riservatezza che attengono alle manifestazioni della vita sessuale di tutti», e, nell'ipotesi di corruzione di minorenni, nella tutela accordata al minore degli anni 16 ai fini di curare il suo sviluppo psichico, con riferimento particolare alla sfera sessuale, onde traumi, eventualmente provocati da atti di libidine commessi in sua presenza, non abbiano a provocare deviazioni o conseguenze negative.