(massima n. 1)
In tema di causalitā omissiva la ricerca delle cosiddette leggi di copertura, universali o statistiche, seguita dalla necessaria verifica della loro adattabilitā al caso concreto, non puō portare all'affermazione della sussistenza del nesso di causalitā sulla base di un giudizio di probabilitā statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilitā logica, caratterizzato da una elevata credibilitā razionale, in linea con i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato e tale, quindi, da poter giustificare il convincimento che l'evento specifico sia riconducibile alla condotta dell'agente al di lā di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica, nella quale č stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilitā dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, per avere colposamente omesso di diagnosticare un tumore intestinale, non adottando, di conseguenza, i necessari interventi chirurgici e terapeutici).