(massima n. 1)
Il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 del codice di rito č ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non č riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal c.p.c. ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, costituendo l'inosservanza del disposto degli artt. 174 dello stesso codice e 79 delle relative disposizioni di attuazione, in difetto di una espressa sanzione di nullitā, una mera irregolaritā di carattere interno, che non incide sulla validitā dell'atto e non č causa di nullitā del giudizio o della sentenza.