(massima n. 2)
La decadenza dell'usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell'art. 1015 c.c., riguarda i casi pił gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell'usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelare a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l'esclusione dell'ipotesi di decadenza dell'usufrutto per abusi non impedisce l'applicabilitą delle anzidette misure cautelati a carico dell'usufruttuario.