(massima n. 1)
Deve ritenersi conforme al rito il provvedimento reso dalla corte di appello sull'istanza di istruzione preventiva, proposta anteriormente alla impugnazione del lodo arbitrale, qualora, nelle more, tale impugnazione sia stata proposta. Per tal caso si rende applicabile, infatti, il disposto dell'art. 699 c.p.c., perché la competenza dell'istruttore, anche in appello, non esclude quella del collegio. Inoltre non ha rilievo la mancata dichiarazione di ammissibilitą del mezzo istruttorio, prescritta dall'art. 698 c.p.c., quando l'apprezzamento del giudice in proposito risulti indirettamente dall'averne egli esaminato l'esito.