(massima n. 1)
L'art. 699 c.p.c., prescrivendo che nel caso di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata in corso di giudizio, il giudice provveda con ordinanza, esclude che in tal caso si possa provvedere anche con decreto, che è previsto, invece, dall'art. 697 c.p.c. per la decisione sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposta prima del giudizio, nell'ipotesi del concorso dell'eccezionale urgenza. La conseguente nullità dell'atto processuale, però, non può essere pronunziata quando il provvedimento di cui all'art. 699 c.p.c. — sia pure irritualmente emesso con la forma del decreto — abbia raggiunto egualmente il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 ult. parte c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio. (Nella specie, il decreto era stato notificato all'altra parte che aveva, così, potuto partecipare, con l'assistenza del proprio consulente, alle operazioni peritali. Il giudice del merito riteneva inoperante la nullità. La S.C. ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima).