(massima n. 1)
Qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito camerale, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio di ultrattivitą del rito, deve seguire le forme del giudizio camerale. Ne consegue l'ammissibilitą del reclamo, proposto con ricorso, nei confronti del decreto di improcedibilitą della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di figlio naturale ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito camerale anziché dell'ordinario giudizio di cognizione.