(massima n. 1)
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 c.p.c., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardivitą di tale avviso, traducendosi in irregolaritą procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullitą di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.