(massima n. 1)
L'art. 831 c.p.c. che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui i nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullitā comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullitā non č suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullitā, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullitā, l'unico rimedio č quello d'impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunziato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d'appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione.