(massima n. 1)
Nel procedimento di convalida di sfratto, la mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza, con cui il pretore abbia ordinato il rilascio rimettendo le parti davanti al tribunale competente, non comporta nullitą del successivo giudizio di merito e della sentenza in questo emessa, qualora la riassunzione del processo sia avvenuta con atto notificato a tutti gli interessati.