(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (nella specie, corte di cassazione) senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale (art. 40), che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato (come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma), mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l'apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziare discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell'organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.