(massima n. 1)
Nel caso di obbligo di astensione del giudice, la mancata ottemperanza a tale obbligo non incide sulla validitā della sentenza ove non sia stata dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, da proporsi, a norma dell'art. 52 c.p.c., due giorni prima dell'udienza, se al ricusante č noto il nome dei giudici chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione nel caso contrario.