(massima n. 1)
Una causa connessa per una delle ipotesi previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. con una causa di opposizione allo stato passivo può trasmigrare dinanzi al giudice competente a decidere quest'ultima sia perché in tali casi la diversità del rito, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, c.p.c., non ostacola il simultaneus processus, sia perché comunque, ai sensi dell'art. 99 L. fall., il giudice delegato, dopo l'istruttoria, rimette la predetta opposizione per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., sì che la medesima non è soggetta al rito speciale.