(massima n. 1)
Non č configurabile litispendenza tra il procedimento di esecuzione degli obblighi di fare di cui all'art. 612 c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 stesso codice, ancorché con riguardo allo stesso titolo giudiziale di cui si č richiesta l'esecuzione.