(massima n. 1)
Non sussiste litispendenza comportante la necessitą di riunione dei giudizi pendenti davanti a giudici diversi a norma dell'art. 39 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a pignoramento e quello di opposizione a precetto pendente in fase di appello, proposto nei confronti dello stesso creditore ed in relazione allo stesso credito, per contestare l'esistenza del titolo esecutivo, qualora nella prima causa sia stata proposta dal debitore domanda di responsabilitą aggravata ex art. 96 c.p.c. in relazione all'esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un quid pluris ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.