(massima n. 1)
La litispendenza presuppone che tra i vari giudizi esista identitā, oltre che di personae e di petitum, anche di causa petendi e, pertanto, non č configurabile allorché, attraverso i giudizi originati dalle successive intimazioni di sfratto, siano dedotte, a suffragio della chiesta risoluzione del contratto di locazione e del sollecitato pagamento dei canoni scaduti, inadempienze diverse del conduttore, afferenti a periodi locatizi distinti, anche se incidenti sull'economia del medesimo rapporto. In tal caso, risultando evidenti la diversitā della causa petendi, per quanto riguarda la domanda di risoluzione, e la diversitā del petitum e della causa petendi, per quanto riguarda la domanda di pagamento, si determina una pluralitā di procedimenti relativi a cause connesse, che consente soltanto, in quanto possibile ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la loro riunione ai fini della trattazione in simultaneus processu.