(massima n. 1)
L'identità delle cause pendenti va determinata — ai fini della dichiarazione di litispendenza ex art. 39, primo comma, c.p.c. — attraverso l'identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi. Conseguentemente va esclusa la litispendenza come pure la continenza tra la controversia avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di anzianità in base alle disposizioni contenute negli artt. 2120 e 2121 c.c. ed altra controversia, tra le stesse parti, avente ad oggetto il rimborso dei contributi previdenziali ed assicurativi sulla base di una specifica previsione di un accordo integrativo aziendale, trattandosi di controversie con petitum attinenti ad istituti di diversa funzione e struttura.