(massima n. 1)
Fra le due controversie inerenti allo stesso contratto, rispettivamente instaurate da una parte per ottenerne l'adempimento e dall'altra parte per ottenerne la risoluzione, non č ravvisabile un rapporto di continenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 c.p.c., in considerazione della diversitą della causa petendi e del petitum delle relative domande (salva restando, al fine di evitare il pericolo di contraddittorietą dei giudicati, la sospensione della contesa la cui definizione dipenda dalla soluzione dell'altra).