(massima n. 1)
In tema di continenza di cause non occorre stabilire, per individuare il giudice competente, quale sia la causa contenente e quella contenuta, dovendosi avere riguardo soltanto al criterio della prevenzione, sempreché il giudice preventivamente adito sia competente anche per la causa successivamente proposta. Pertanto, il giudice davanti al quale sia stata proposta l'eccezione di continenza, qualora una delle due cause sia di opposizione a decreto ingiuntivo, deve porre a raffronto la data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, atteso che questa determina la pendenza della lite, e la data di notificazione della citazione introduttiva dell'altra causa e poi verificare se il giudice preventivamente adito sia competente anche per la causa proposta successivamente, per materia o valore e territorio.