(massima n. 1)
Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione. Tale situazione si verifica nel caso in cui nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti prima ancora che la controparte si sia costituita, così da determinare l'estinzione del giudizio medesimo - che, in quanto operante di diritto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., può essere incidentalmente accertata dal giudice - giacché, in siffatta ipotesi, la rinuncia non è condizionata dalla relativa accettazione. (Fattispecie in tema di identico credito azionato in via monitoria in due diverse sedi).