(massima n. 1)
Il giudice che ravvisa la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso (art. 39 secondo comma c.p.c.), deve verificare se sussiste la competenza di quest'ultimo limitatamente alla causa da rimettergli (come si desume dall'espresso ed esclusivo riferimento alla competenza «per la causa proposta successivamente») e non se detto primo giudice è competente - nella specie per territorio, su relativa eccezione - anche per la causa su cui è stato preventivamente adito, perché solo la Corte di cassazione può sindacare la competenza di un altro giudice per la causa pendente dinanzi al medesimo.