(massima n. 1)
La disciplina dettata in tema di continenza dall'art. 39 c.p.c. non opera con riguardo a procedimenti pendenti in fase di gravame dinanzi a uffici giudiziari diversi, sia per il carattere funzionale della competenza del giudice di secondo grado, da individuarsi inderogabilmente in base al criterio fissato dall'art. 341 c.p.c., sia per le peculiaritą del processo di impugnazione, circoscritto alle questioni specificamente riproposte e non compatibile con l'inserimento a posteriori di problematiche ulteriori. La disciplina di cui all'art. 39 citato non opera a maggior ragione nei confronti del giudice di rinvio, posto che tale applicazione comporterebbe una inammissibile riforma della decisione della Corte di cassazione non consentita non solo al giudice di rinvio designato (che non potrebbe spogliarsi del processo neppure in relazione alla sopravvenienza di norme che modificassero i criteri di competenza), ma neppure alla stessa Corte ulteriormente adita (che potrebbe intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza di correzione di errore materiale).