(massima n. 1)
La continenza, agli effetti dell'art. 39 c.p.c., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identitā di soggetti e di titoli con una diversitā solo quantitativa di petitum ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sé l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale. (Nel caso di specie č stata ritenuta sussistente la continenza con riferimento a due cause, con indennitā di soggetti, concernenti entrambe la risoluzione del medesimo rapporto e con diversitā della causa petendi, nel senso che ciascuna parte addebitava all'altra contrapposti inadempimenti).