(massima n. 1)
Sussiste la continenza quando due cause sono caratterizzate da identitą di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternativitą. (Nella specie, la S.C. ha escluso un nesso di continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal creditore nei confronti del fideiussore e il giudizio promosso da debitore principale e fideiussore per l'accertamento negativo del credito, uniti soltanto da un rapporto di connessione per garanzia ex art. 32 c.p.c.)