(massima n. 1)
Perché la litispendenza dia luogo ad una questione di competenza, non basta che siano pendenti più processi tra le medesime parti e col medesimo oggetto, ma occorre anche che i processi siano stati instaurati davanti ad organi giurisdizionali diversi e non davanti a giudici del medesimo ufficio giudiziario, in quanto in tal caso può farsi solo questione di riunione a norma degli artt. 273 e 274 c.p.c.