(massima n. 1)
L'eccezione di litispendenza č ammissibile per la prima volta in sede di legittimitā, ma va esaminata e decisa in base agli elementi di prova giā acquisiti nel giudizio di merito, non essendo consentita nel giudizio di Cassazione la produzione di nuovi documenti al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c.