(massima n. 1)
Il rapporto processuale si instaura con una valida notifica e pertanto, nel caso sia rinnovata, gli effetti processuali non retroagiscono alla prima notifica, sì che, per stabilire qual è il giudice preventivamente adito ai fini dell'art. 39 c.p.c., occorre aver riguardo alla data della notifica rinnovata, non rilevando l'utilizzabilità dell'iscrizione a ruolo avvenuta con la prima notifica.