(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 c.p.c. la manifestazione della volontā della parte di ottenere una decisione su una questione pregiudiziale con efficacia di cosa giudicata non richiede l'uso di formule sacramentali, ma č sufficiente che possa dedursi dal comportamento difensivo della parte stessa, specie nel caso in cui al riguardo eccepisca l'incompetenza del giudice adito, comportando l'espressione della non equivoca volontā di ottenere sulla detta questione una pronuncia con carattere definitivo ed efficacia di giudicato.