(massima n. 1)
Tenuto conto che la litispendenza, prevista dall'art. 39 c.p.c. per evitare l'eventuale conflitto di giudicati, presuppone che la medesima causa sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversitā dei soggetti convenuti, fra la causa promossa dal danneggiato nei confronti del danneggiante e quella proposta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, posto che soltanto in quest'ultima ipotesi č previsto dall'art. 23 legge n. 990 del 1969 il litisconsorzio necessario fra l'assicuratore e il responsabile del danno.