(massima n. 2)
Per i ricorsi relativi al rapporto di impiego degli impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni era prevista - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione dettate dall'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 29, comma primo, n. 1, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'art. 7, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). In tale giurisdizione esclusiva si ricomprendevano anche le controversie meramente patrimoniali, siccome inerenti al rapporto di pubblico impiego e non rientranti nel novero delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorreva, riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 7, comma terzo, della citata legge n. 1034 del 1971, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta successivamente modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205). Tale previsione deve considerarsi costituzionalmente legittima, con la derivante dichiarazione dell'infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale, per assunta violazione dell'art. 103 Cost., della suddetta disciplina precedentemente attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi e in materia non particolare. Infatti, la conformità della richiamata normativa al suddetto parametro costituzionale è confermata dai successivi sviluppi legislativi e, in particolar modo, dal menzionato art. 63, comma quarto, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, nel lasciare espressamente ferma la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro "non privatizzato" (ovvero "a regime di diritto pubblico"), ha specificato che vi sono comprese anche "quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi", così riconoscendo, da una parte, che non possono configurarsi diritti consequenziali allorché il giudice amministrativo tutela diritti soggettivi, e, dall'altra, che la giurisdizione sul rapporto comprende tutte le controversie che al rapporto medesimo devono ritenersi inerenti. Inoltre, la regola sulla giurisdizione, così come dettata dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 1034 del 1971, vecchio testo (come innanzi richiamato), non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità costituzionale sulla base della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, dalla quale, invero, non è possibile enucleare il principio generale della non conformità a Costituzione di tutte le previsioni legislative, le quali, nel devolvere alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti ad una "particolare materia", contrassegnata dal dominio pubblico e dalla titolarità di poteri amministrativi, e perciò dalla presenza sia di situazioni di interesse legittimo, sia di situazioni di diritto soggettivo, non riservano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie (meramente) patrimoniali inerenti alla materia stessa. Tale principio è, oltretutto, ricavabile ulteriormente dalla successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 191 del 2006, alla stregua della quale le controversie che investono le attività non autoritative dell'amministrazione sono legittimamente affidate alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo allorché siano comprese a pieno titolo nella materia particolare.