(massima n. 1)
In tema di capacitą del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.