(massima n. 1)
A norma delle disposizioni degli artt. 1 secondo (rectius: terzo - N.d.R.) comma e 18 primo comma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato in seguito a sinistro derivante dalla circolazione di autoveicolo, per il quale vi č obbligo di assicurazione, ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno entro i limiti delle somme per le quali č stata stipulata l'assicurazione anche quando la circolazione del veicolo č avvenuta contro la volontā del proprietario, restando in tal caso il diritto di rivalsa dell'assicuratore esercitabile nei confronti del conducente dell'autoveicolo e non del proprietario dello stesso.