(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore che, avendo pagato l'indennità per un sinistro cagionato da un conducente non abilitato alla guida del veicolo, posto in circolazione contro la volontà del proprietario, esercita l'azione di rivalsa sia contro il conducente che contro l'assicurato-proprietario del veicolo, non può avvalersi degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere contro uno solo di essi per impedire la prescrizione del suo diritto contro l'altro, non essendovi tra i detti soggetti passivi della sua domanda di rivalsa alcun vincolo di solidarietà, dato che la rivalsa dell'assicuratore contro il conducente del veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, ha presupposti diversi dalla rivalsa del medesimo assicuratore contro l'assicurato-proprietario del veicolo condotto da conducente non abilitato, che è prevista dall'art. 18 della citata legge e non può essere estesa a soggetti diversi dall'assicurato.