(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, in forza dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo previgente alla modifica introdotta dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, la copertura assicurativa era automaticamente estesa anche ai terzi trasportati da veicoli destinati al trasporto di cose che fossero eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, dovendosi reputare che tale eccezionale autorizzazione non riguardava soltanto quella, essenzialmente riferita alla tipologia del mezzo di trasporto, contemplata dall'art. 57 cod. strada abr. (D.P.R. n. 393 del 1959), bensì anche quella al trasporto del secondo autista — non coinvolto in alcun modo nella condotta di guida — sugli autocarri superiori a determinate dimensioni, in quanto desumibile dalla disciplina recata dall'art. 124 cod. strada abr., sia nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), sia in quella modificata dall'art. 7 della legge n. 62 del 1974 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di 450 Km. di percorso).