(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la clausola del contratto di assicurazione, che preveda la inoperativitā della garanzia per i danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, č nulla, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma, c.c., e deve essere sostituita di diritto dalla disposizione di cui all'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, la quale estende la copertura assicurativa obbligatoria alla responsabilitā per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base al quale č effettuato il trasporto. Tale principio trova applicazione anche nei confronti dell'Inail, allorquando agisca in via di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della legge n. 990 del 1969. (Fattispecie anteriore alle ulteriori modifiche apportate dalla legge n. 142 del 1992).