(massima n. 1)
Le disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui, modificando gli artt. 1 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, estendono a tutti i veicoli, destinati al trasporto di persone, l'obbligo assicurativo della responsabilitą civile per i danni cagionati ai trasportati, non hanno effetti retroattivi, e non sono pertanto invocabili con riguardo a sinistri verificatisi prima della loro entrata in vigore, secondo una soluzione che costituisce ragionevole espressione del potere del legislatore di regolamentare la successione di leggi nel tempo, con conseguente esclusione di ogni profilo di illegittimitą costituzionale ex art. 3 Cost. (nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimitą costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'esclusione del risarcimento del danno per i sinistri verificatisi dopo l'emanazione della legge n. 39 del 1977 di conversione del D.L. n. 857 del 1977 ma prima del 1 gennaio 1978, in virtł della previsione dell'art. 14 che limita appunto l'applicazione delle modifiche apportate dall'art. 1, primo e secondo comma, a decorrere da tale ultima data.