(massima n. 1)
Nel regime antecedente all'entrata in vigore degli artt. 193 e 237 del nuovo codice della strada approvato con D.L. 30 aprile 1992, n. 285, le macchine agricole, alla luce della letterale disposizione di cui all'art. 5 della L. n. 990 del 1969, andavano, senza che alcun rilievo potesse assumere il profilo della targa, esenti dall'obbligo dell'assicurazione della responsabilitą civile, sia che circolassero su area privata che su area pubblica.