(massima n. 1)
Le operazioni di carico e scarico di carburante effettuate da un automezzo nell'area di un impianto di distribuzione di carburante costituiscono attivitą non riconducibili alla circolazione stradale, onde in ipotesi di danni provocati dall'automezzo nel corso e a causa di tali operazioni (durante le quali, nella specie, si era sviluppato un incendio) non operano le norme di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.