(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, ai fini dell'applicazione della normativa della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione del pubblico, intendendosi per tali, quanto alle aree private, quelle in cui la circolazione è consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari dei diritti sulle aree medesime, sia pure sotto specifiche condizioni o per particolari finalità. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l'estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi indistintamente sulle aree private, poiché tale patto è operativo soltanto nei rapporti fra l'assicurato e l'assicuratore ed è inopponibile all'assicuratore dal danneggiato, il quale non ha azione diretta nei confronti del primo al di fuori del regime dell'assicurazione obbligatoria, ne può essere fatto valere, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, nei confronti del fondo di garanzia, la cui responsabilità postula (art. 19 legge cit.) l'operatività della legge sull'assicurazione obbligatoria. (Nella specie, la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'operatività della garanzia assicurativa nei confronti del Fondo di garanzia per essersi verificato il sinistro nel cortile interno di un edificio).