(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il cortile di una scuola configura un luogo privato, accessibile solo a pochi e ben individuabili veicoli, ed è quindi al di fuori dell'ambito della legge indicata, salvo che la parte interessata provi che l'area in questione sia attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza limitazione né numerica né soggettiva).