(massima n. 1)
In tema di istruzione dibattimentale, le disposizioni di cui all'art. 6, L. 7 agosto 1997, n. 267, che contengono la disciplina transitoria della nuova normativa posta dall'art. 513, c.p.p., in ordine alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, trovano applicazione in tutti i processi in corso, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; con la precisazione che, in quest'ultimo caso, detta applicazione deve avvenire con le forme imposte dalla peculiare natura di tale giudizio, ossia mediante il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutilizzabili e del rinvio al giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, secondo quanto dispone il quarto comma della norma in parola, per ottenere la citazione di coloro che avevano reso le dichiarazioni per le quali è sopravvenuto il divieto di uso. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato come non sia sufficiente, perché in sede di legittimità possa essere pronunciato l'annulamento della sentenza basata su letture non più consentite, la mera circostanza della sopravvenienza della nuova disciplina bensì, ricollegandosi la sanzione dell'inutilizzabilità alla mancata acquiescenza delle parti, come sia a tal fine necessario, innanzitutto, che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi; che quindi la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia stata introdotta, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, con la presentazione, nelle forme prescritte dall'art. 585, quarto comma, c.p.p., di motivi nuovi, la cui proponibilità è ammessa dal combinato disposto degli artt. 606, terzo comma, e 609, secondo comma, c.p.p.; che infine sia accertata, da parte della Corte, la rilevanza sul dictum contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite).