(massima n. 1)
Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimitā al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipenda anche dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione č abilitata a verificare se dal testo del provvedimento impugnato risultino prove dotate di rilevanza propria le quali - riguardate da sole e senza l'apporto delle contestate propalazioni - possano di per sč aver avuto, nella concezione del giudice di merito, valore determinante ai fini del decidere, senza poter tuttavia svolgere un'operazione ermeneutica tale da comportare una nuova valutazione delle emergenze processuali, elevando al rango di elementi di prova autonoma quelli che il giudice di merito abbia ritenuto semplici indizi o meri riscontri.