(massima n. 1)
L'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 513, comma 1, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato, quando questi rifiuti di sottoporsi ad esame, deve ritenersi consentita anche nel caso di rifiuto di rispondere a singole domande formulate nel corso dell'esame. (Mass. redaz.).